Agevolazioni Fiscali
I prodotti Klover
possono essere soggetti a detrazione fiscale a seconda delle
leggi in vigore nei differenti Paesi europei.
In Italia le detrazioni accessibili sono:
La legge finanziaria 2009 ha prorogato fino al 31 dicembre
2011 il termine per fruire della detrazione del 36% delle
spese sostenute per interventi di manutenzione
straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo,
lavori di ristrutturazione edilizia e lavori finalizzati al
RISPARMIO ENERGETICO a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Anche per l'acquisto e per l'installazione dei prodotti a
legna ed a pellet con un rendimento misurato con metodo
diretto non inferiore al 70 % è previsto questo beneficio
fiscale. Pertanto anche i nostri prodotti rientrano nella
detrazione del 36%.
è stata prorogata, inoltre, l'applicazione dell'aliquota IVA
agevolata del 10% per le prestazioni di servizi e le
forniture di beni relative agli interventi di recupero
edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione,
realizzati sugli immobili a prevalente destinazione
abitativa privata.
Nella seguente guida troverete le istruzioni per poter
utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali
previste per gli interventi di recupero edilizio.
- attestato del produttore per la detrazione 36%
- guida per la detrazione 36% finanziaria 2008
- comunicazione inizio lavori
- istruzioni per la compilazione
- DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Con la pubblicazione del decreto
ministeriale dell' 11 Marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo
Economico ha fatto chiarezza sulla possibilità di ottenere delle
agevolazione fiscali in caso di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili.
Anche i prodotti a legna e/o pellet, quindi, possono rientrare
negli interventi di riqualificazione energetica sensibili a
detrazione IRPEF del 55%, a condizione che:
- abbiano un rendimento utile
nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma
Europea UNI-EN 303-5;
- rispettino i limiti di emissione di
cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da
norme regionali, ove presenti;
- utilizzino biomasse combustibili
ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X
alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 , e successive modifiche e integrazioni;
- siano inseriti all'interno di un
piano più ampio di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, i quali devono conseguire un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di
legge per i nuovi edifici (riportati nell'allegato 1 del
decreto Ministeriale 11 marzo 2008). Risulta fondamentale
l'asseverazione da parte di un tecnico progettista
qualificato, il quale certifichi che l'intervento di
riqualificazione è stato eseguito a norma ed entro i limiti
previsti dal comma 344 della legge 276 dicembre 2006 (legge
finanziaria 2007).
Per essere considerato agevolabile,
l'intervento deve costituire sostituzione dell'impianto di
climatizzazione invernale esistente. Inoltre deve essere
riferito ad un edificio e non a singole unità immobiliari. La
seguente guida troverete illustrate le tipologie di interventi
per i quali si può fruire della detrazione fiscale e gli
adempimenti necessari per ottenerla così come sono stati
individuati dettagliatamente nel decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a cliccare nel seguente
link
efficienzaenergetica.acs.enea.it
- attestato del produttore per la detrazione 55%
- guida per la detrazione 55% finanziaria 2008
Articolo e link Klover.it
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